lunedì 2 settembre 2013

Così cambia la tassa sugli immobili - Gian Paolo Ranocchi larena.it

FISCO. Il decreto di mercoledì, dà il via ufficiale alla riforma della fiscalità immobiliare che esordirà con il 2014. Ecco il post Imu per abitazioni, seconde case e aziende
Nell'attesa della Service tax, una mini guida per gestire le scadenze di fine anno dopo le novità sia varate che annunciate


Luca Signorini Interventi sull'Imu 2013 tra luci ed ombre nell'attesa di conoscere la nuova «service tax» comunale che entrerà in vigore nel 2014. Il decreto legge licenziato mercoledì scorso dal consiglio dei Ministri interviene solo parzialmente sulla fiscalità degli immobili riguardo alle scadenze 2013 (saldo e acconto), rimandando al prossimo anno la riforma organica della tassazione del comparto immobiliare. Gli interventi varati riguardano la tassazione Imu a tutto tondo e quindi interessano sia agli immobili detenuti privatamente, sia a quelli posseduti in regime d'impresa. Per gli immobili «privati» si assiste ad un azzeramento del prelievo sulla prima casa e, specularmente, ad una aumento della tassazione per le seconde case i cui redditi, già dal 2013, tornano a dover scontare anche l'Irpef. Per le imprese il provvedimento dispone una riduzione del carico fiscale avendo riguardo in particolare al settore dell'edilizia, particolarmente penalizzato dalla crisi economica. Rimandando ad altro contributo in pagina il focus sulle novità per le imprese, vediamo di seguito le principali novità in vigore dal 2013 che interessano le scadenze di pagamento dei prossimi mesi relative agli immobili di proprietà di soggetti privati. IMU E PRIMA CASA. Dal 2013 non è più dovuta l'Imu sulla prima casa salvo che per le rare ipotesi di abitazioni di pregio; in pratica è stata confermata la sospensione che era stata prevista per la prima rata in scadenza lo scorso giugno dal decreto legge 54/2013. Per le abitazioni principali, quindi, non sarà dovuta nemmeno la rata di saldo 2013 che era in scadenza a dicembre prossimo. Ricordiamo in sintesi che per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Insieme all'abitazione principale l'esenzione si estende alle pertinenze nei limiti però di un'unica unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). USO GRATUITO. Se l'immobile è stato dato in uso gratuito ad un parente non si può però considerare abitazione principale e quindi l'Imu resta dovuta. Come dicevamo l'Imu va comunque pagata per le abitazioni principali classificate di pregio (A1, A/8 e A/9). Per questi immobili, quindi, oltre alla prima rata di giugno scorso già versata, sarà dovuta anche la prossima rata in scadenza a dicembre. Le stime parlano di circa 73 mila unità immobiliari di pregio sull'intero territorio nazionale su, approssimativamente, più di 19 milioni di abitazioni. Si tratta quindi di una minoranza di casi che porterà in dote alle casse dello Stato e dei Comuni una cifra complessiva esigua. GLI IMMOBILI A DISPOSIZIONE. Sulle seconde case l'Imu va pagata. Si ricorda che per seconde case si intendono tutti gli immobili che non sono abitazioni principali. L'Imu resta quindi dovuta sugli immobili a disposizione del proprietario (ad esempio la casa al mare o in montagna), su quelli concessi in comodato a parenti (ad esempio data in uso gratuito al figlio) ed anche sugli immobili locati a terzi. Quello che potrà variare, in relazione alle caratteristiche dell'uso dell'immobile, sarà la misura dell'imposta dovuta (l'aliquota base è del 7,6 per mille ma riducibile o aumentabile a discrezione dei comuni). Sulle seconde case (che siano sfitte), già dal 2013 oltre all'Imu, si dovrà però tornare a pagare l'Irpef prelievo che, come si ricorderà, la Manovra Monti (decreto legge 201/2011) aveva assorbito nell'Imu. Su molte abitazioni diverse da quella «principale», quindi, il prelievo tributario è destinato ad aumentare significativamente. A testimonianza che, quando si parla di misure fiscali, quello che esce dalla porta (in tema di risparmio) molto spesso rientra dalla finestra (nella veste di nuove tasse). TERRENI AGRICOLI. Anche per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali l'Imu viene abolita. A tale riguardo è bene ricordare che rileva la sola classificazione catastale di modo che, anche per il terreno incolto, se classificato agricolo, scatta comunque l'esimente. In questi casi, quindi, la seconda rata in scadenza a dicembre non dovrà essere versata. LA NUOVA CEDOLARE SECCA. Tra le misure adottate dal consiglio dei Ministri ce n'è una che riguarda anche la cosiddetta «tassa piatta» . Il prelievo a cedolare secca per le locazioni tra privati a canone concordato, scende infatti dal 19% al 15%. Si vuole in questo modo rendere fiscalmente più appetibile questo particolare regime di tassazione rispetto alle regole precedenti anche in considerazione del fatto che coloro che hanno deciso di avvalersene (con tutti i vantaggi e gli svantaggi correlati) in passato, sono stati molti meno rispetto alle attese.

Gian Paolo Ranocchi

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